TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA,
SCOPO, DURATA, ATTIVITA’ e VIGILANZA
Art. 1 – Denominazione, sede e
natura
L’Associazione “INNAMORATI
DELL’ITALIA” ha sede in Firenze, attualmente Via della Vigna Nuova, 10. La
Associazione è ente di diritto privato senza finalità di lucro e per l’esercizio dell’attività
istituzionale può avvalersi di sedi e di
uffici periferici.
Art. 2 – Scopo
La
“Associazione” persegue la finalità politico culturale di elaborare strategie
ed azioni per una piattaforma programmatica finalizzata all’ avvio di un percorso che alimenti una "filosofia" positiva di
attaccamento e valorizzazione delle risorse umane e delle opportunità presenti nel
contesto nazionale.
La Associazione:
> non prende parte ad elezioni
> non fa politica attiva in maniera diretta
> non è un partito, né un movimento politico
> è una rete, un programma di «soggetti & progetti»
> collabora con gli eletti nei consessi per perorare le istanze
> coopera, in ambito nazionale, con organizzazioni apartitiche
> dialoga e si confronta con i contesti cittadini per trovare soluzioni
> organizza e promuove laboratori e approfondimenti di formazione politica
> istituisce rapporti per l’ illustrazione ed educazione civica nelle scuole italiane
La finalità è realizzata
attraverso lo studio, l’approfondimento
e la ricerca nell’area della storia,
della filosofia, del diritto, dell’economia, della finanza, della cultura e della politologia e
la promozione e l’organizzazione di
iniziative pubbliche di proselitismo. In
tali ambiti l’attenzione e le finalità
sono concentrate nel territorio nazionale ed
europeo.
Art. 3 – Durata
La “Associazione” opera a tempo
indeterminato.
Art. 4 – Attività strumentali,
accessorie e connesse
Per il raggiungimento degli scopi
istituzionali, la “Associazione” può, tra l’altro:
a) stipulare ogni atto o
contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in
via meramente esemplificativa, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo
termine, l’acquisto di immobili (in via diretta o tramite società controllate
totalitariamente), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche
trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
b) amministrare e gestire i beni
di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore;
c) stipulare convenzioni per
l’affidamento in gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni,
enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,
direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; l’”Ente”,
ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione
delle entità anzidette;
e) concorrere alla costituzione,
ovvero costituire società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché in via
accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali;
f) svolgere ogni altra attività
idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. La “Associazione” può compiere anche tutte le
operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di
investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo
istituzionale.
TITOLO II
PATRIMONIO
Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio della
“Associazione” è costituito:
a) dal fondo di dotazione
iniziale conferito dai fondatori e descritto nell’atto di costituzione;
b) dalle quote associative;
c) da contributi, elargizioni e
proventi, destinati all'attuazione degli scopi associativi;
d) dai beni eventualmente
acquistati per il raggiungimento degli scopi associativi. Le risorse della “Associazione”, per quanto
utile, sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati,
mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente
valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto
tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle
disposizioni di Legge.
TITOLO III
CONTABILITA’, ESERCIZIO
FINANZIARIO, BILANCIO
Art. 6 – Contabilità
La “Associazione” adotta i
criteri contabili ritenuti più idonei dal consiglio di amministrazione a fini
di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel
rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo
vigenti.
Art. 7 – Esercizio finanziario,
bilancio
L’esercizio finanziario inizia il
primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Il bilancio comprende
l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere
presentato all'assemblea entro il mese di marzo dell'anno successivo. Gli
eventuali avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di
eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle
attività istituzionali o per l’acquisto di beni, strumentali all’incremento o
al miglioramento dell’attività medesima.
TITOLO IV
FONDATORI, AFFILIATI ADERENTI
Art. 8 – Associati
Il numero degli associati è
illimitato. Gli associati si distinguono in fondatori, aderenti e affiliati.
Art. 9 – Fondatori
Rivestono la qualifica di
fondatori le persone fisiche e giuridiche intervenute nella costituzione della
“Associazione”. Possono altresì assumere la qualifica di fondatori le persone
fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche
aventi sede all’estero, che contribuiscono all’ accrescimento delle
disponibilità patrimoniali della “Associazione”, nelle forme e nella misura
minima tempo per tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione.
L’attribuzione della qualifica di
Fondatore, ai sensi del comma che precede, è deliberata, su richiesta dell’interessato,
dal Consiglio di Amministrazione. Ogni
fondatore partecipa alla vita democratica della “Associazione” ed ha l’obbligo
di contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi.
Art. 10 – Affiliati - Fiduciari Territoriali;
A richiesta degli interessati,
possono ottenere la qualifica di affiliati le persone giuridiche, pubbliche o
private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all’estero, che
dichiarino di condividere le finalità della Associazione e si impegnino ad
osservare lo Statuto dell’Associazione, i Regolamenti Interni eventualmente
adottati e le decisioni degli Organi Sociali. Essi sono coloro che localmente
promuovono le attività associative utilizzando peraltro la gestione del marchio
a loro affidatagli in maniera esclusiva attraverso un rapporto di “gestione del
marchio”
Il Consiglio di Amministrazione
delibera in ordine all’ammissione degli affiliati con insindacabile valutazione
da adottare entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di adesione. Ogni
ente affiliato partecipa alla vita democratica della “Associazione” ed ha
l’obbligo di contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi. Per essi
la deliberazione consiliare di accettazione è adottata nel presupposto
dell’impegno a sostenere gli scopi della “Associazione” secondo cadenze e
modalità definite dal Consiglio d’amministrazione.
Art. 11 – Aderenti
A richiesta degli interessati,
possono ottenere la qualifica di aderenti le persone fisiche che dichiarino di
condividere le finalità della Associazione e si impegnino ad osservare lo
Statuto dell’Associazione, i Regolamenti Interni eventualmente adottati e le decisioni
degli Organi Sociali. Il Consiglio di Amministrazione, attraverso insindacabile
valutazione da adottarsi entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta di
adesione, per tutte quelle persone fisiche per le quali ravvisi incongruenze
rispetto agli scopi sociali della “Associazione”, può deliberare il diniego di
adesione. L’accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle
persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo
grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.
Ogni persona fisica aderente
partecipa alla vita democratica della “Associazione” ed ha l’obbligo di contribuire
alla sua attività, sostenerla e parteciparvi.
Art. 12 – Esclusione e recesso
degli associati
Il Consiglio di Amministrazione
decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l’esclusione di
fondatori, affiliati o aderenti per grave e reiterato inadempimento degli
obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e
non tassativa:
1. violazione dell’impegno di
versare la quota associativa e/o di effettuare i conferimenti dovuti;
2. morosità;
3. inadempimento dell’eventuale
obbligo di fornire prestazioni anche di carattere non patrimoniale;
4. condotta incompatibile con il
dovere di collaborazione all’interno della “Associazione”. L’associato può in
ogni momento recedere dall'associazione, dandone preavviso scritto almeno tre
mesi prima al Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V
ORGANI
Art. 13 – Organi
Sono organi della “Associazione”:
- l’Assemblea dei Fondatori
- l’Assemblea degli Affiliati
- l’Assemblea degli Aderenti
- il Consiglio di
Amministrazione;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti Vicari;
- il Segretario Generale ;
Art. 14 – Assemblee
Le assemblee dei Fondatori, degli
Affiliati e degli Aderenti sono indette almeno una volta all’anno, nel periodo
dal 1° gennaio al 30 giugno, dal Presidente, mediante comunicazione scritta
inviata al domicilio. Le assemblee si reputano regolarmente costituite, anche in
prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a
maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 15 – Consiglio di
Amministrazione: composizione
La “Associazione” è retta da un
Consiglio di Amministrazione composto da membri, nel numero
seguente:
1) 6 eletti dall’assemblea dei
Fondatori;
2) 3 eletti dall’assemblea degli
Affiliati – Fiduciari Territoriali;
3) 2 eletti dall’assemblea degli
Aderenti;
Ogni elezione avviene tramite
apposite schede, preventivamente predisposte, recanti i nominativi di tutti i
candidati.
Ogni membro dura in carica tre
anni. Per il primo triennio il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e i
Vicepresidenti Vicari sono nominati nell’atto costitutivo, anche in deroga ai
criteri sopra indicati e può essere integrato volta a volta per garantire la
definitiva composizione sopra riportata.
Art. 16 – Consiglio di
Amministrazione: competenze
Il Consiglio di Amministrazione
detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della
“Associazione”. In particolare provvede, tra l’altro, a:
a) stabilire i requisiti e i
criteri per l’adesione o affiliazione alla “Associazione”, tenendo anche conto degli
apporti economici necessari all’equilibrio finanziario;
b) stabilire i programmi di
attività della Associazione;
c) nominare tra i propri membri
il Presidente e, eventualmente, il Segretario Generale, operare le cooptazioni
di nuovi Consiglieri di Amministrazione nelle ipotesi previste dallo Statuto,
proporre al presidente la nomina dei vicepresidenti vicari;
d) approvare il bilancio consuntivo,
le connesse relazioni illustrative ed i programmi di attività;
e) fissare la dotazione di
personale dipendente e/o autonomo e l’inerente trattamento economico, nonché individuare
l’organizzazione e le modalità di funzionamento della Fondazione;
f) disporre acquisti e
alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, accensione di mutui e
di linee di credito contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni
di partecipazioni;
g) deliberare in ordine
all’ accettazione di eredità, legati e donazioni;
h) regolare il rapporto di
collaborazione con il Segretario Generale, se nominato;
i) stipulare apposite convenzioni
annuali e pluriennali con enti
istituzioni che perseguono analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché
con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e
scientifica per l’attuazione dei programmi di attività annuali;
j) disporre modifiche dello
Statuto;
k) fissare l’indirizzo degli
uffici;
l) deliberare lo scioglimento
dell’Ente e la devoluzione del patrimonio;
m) istituire e nominare uno o più
Comitati Scientifici Le competenze del Consiglio di Amministrazione relative all’ amministrazione
dell’Associazione sono delegabili al Presidente e/o al Segretario Generale, se
nominato.
Art. 17 – Consiglio di
Amministrazione:
Modalità di funzionamento.
Il Consiglio di Amministrazione è
convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo
dei suoi membri, con lettera raccomandata o con messaggio per posta elettronica,
spediti con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a
mezzo telegramma o telefax o posta elettronica inviati tre giorni prima di quello
della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno della stessa. Il Consiglio di
amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei
membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa
specifica previsione statutaria.
Il Consiglio si riunisce
ordinariamente ogni tre mesi. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza
da uno dei Vice Presidenti vicari. Le deliberazioni assunte constano dal
verbale delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e riportato su apposito
libro, da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società
per azioni.
Art. 18 – Presidente
Il Presidente è il legale
rappresentante della “Associazione” nonché presidente del Consiglio di
Amministrazione. Il Presidente rappresenta la “Associazione” nei rapporti con
le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni. Il potere di
rappresentanza di cui al comma che precede è esercitato disgiuntamente rispetto
a quello che compete al Segretario
Generale, se nominato.
Il Presidente nomina, su
indicazione del Consiglio di Amministrazione, i Vicepresidenti Vicari.
Il Presidente, per ogni area
territoriale definita, d’intesa con i Vicepresidenti Vicari, nomina un Fiduciario
Territoriale.
Art. 19 – Segretario Generale
Il Segretario è eventualmente
nominato, anche tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce
natura e durata dell’incarico: egli ha il potere di rappresentanza legale della
“Associazione” al pari del Presidente e disgiuntamente da lui, esclusivamente
per le materie delegate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario Generale è
responsabile operativo dell’attività della “Associazione” di cui dirige e coordina
gli uffici, rivestendo anche il ruolo di capo del personale. In particolare, nell’ambito
delle direttive dei competenti organi:
- cura la gestione amministrativa
e provvede all’organizzazione ed alla realizzazione delle singole iniziative,
predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di
sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle
determinazioni del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di
voto, ove non rivesta altra qualifica, alle riunioni degli Organi Collegiali e
ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.
Art. 19 – I Vicepresidenti
I Vicepresidenti Vicari
rappresentano nell’ambito delle attività delegate e fatte salve le prerogative
del Presidente, la “Associazione”. Essi sono nominati dal Presidente su
indicazione del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 20 – Liquidazione
La messa in liquidazione della
“Associazione” è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza
dei tre quarti dei suoi componenti. Verificandosi l’ipotesi di cui al comma che
precede, il patrimonio netto residuo
deve essere devoluto ad altro ente od istituzione che persegua finalità
analoghe a quelle della “Associazione”, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio
di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che possono essere scelti
anche nel proprio ambito.
Art. 21 – Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile
e le norme di legge italiane ed europee vigenti
in materia.