STATUTO ASSOCIAZIONE





TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA, SCOPO, DURATA, ATTIVITA’ e VIGILANZA

Art. 1 – Denominazione, sede e natura
L’Associazione “INNAMORATI DELL’ITALIA” ha sede in Firenze, attualmente Via della Vigna Nuova, 10. La Associazione è ente di diritto privato senza finalità  di lucro e per l’esercizio dell’attività istituzionale  può avvalersi di sedi e di uffici periferici.

Art. 2 – Scopo
La “Associazione” persegue la finalità politico culturale di elaborare strategie ed azioni per una piattaforma programmatica finalizzata all’ avvio di un percorso che alimenti una "filosofia" positiva di attaccamento e valorizzazione delle risorse umane e delle opportunità presenti nel contesto nazionale.

La Associazione:

> non prende parte ad elezioni

> non fa politica attiva in maniera diretta

> non è un partito, né un movimento politico

> è una rete, un programma di «soggetti & progetti»

> collabora con gli eletti nei consessi per perorare le istanze

> coopera, in ambito nazionale, con organizzazioni apartitiche

> dialoga e si confronta con i contesti cittadini per trovare soluzioni


> organizza e promuove laboratori e approfondimenti di formazione politica

> istituisce rapporti per l’ illustrazione ed educazione civica nelle scuole italiane

La finalità è realizzata attraverso lo studio,  l’approfondimento e la ricerca nell’area della storia,  della filosofia, del diritto, dell’economia, della  finanza, della cultura e della politologia e la  promozione e l’organizzazione di iniziative pubbliche  di proselitismo. In tali ambiti l’attenzione e le  finalità sono concentrate nel territorio nazionale ed  europeo.

Art. 3 – Durata
La “Associazione” opera a tempo indeterminato.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse 
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la “Associazione” può, tra l’altro:
a) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di immobili (in via diretta o tramite società controllate totalitariamente), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; l’”Ente”, ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette;
e) concorrere alla costituzione, ovvero costituire società di persone e/o di capitali, nonché partecipare  a società del medesimo tipo, purché in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali;
f) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.  La “Associazione” può compiere anche tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale.


TITOLO II
PATRIMONIO

Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio della “Associazione” è costituito:
a) dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori e descritto nell’atto di costituzione;
b) dalle quote associative;
c) da contributi, elargizioni e proventi, destinati all'attuazione degli scopi associativi;
d) dai beni eventualmente acquistati per il raggiungimento degli scopi associativi.  Le risorse della “Associazione”, per quanto utile, sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di Legge.


TITOLO III
CONTABILITA’, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO

Art. 6 – Contabilità
La “Associazione” adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal consiglio di amministrazione a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti.

Art. 7 – Esercizio finanziario, bilancio
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il mese di marzo dell'anno successivo. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l’acquisto di beni, strumentali all’incremento o al miglioramento dell’attività medesima.


TITOLO IV
FONDATORI, AFFILIATI ADERENTI

Art. 8 – Associati
Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si distinguono in fondatori, aderenti e affiliati.

Art. 9 – Fondatori
Rivestono la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche intervenute nella costituzione della “Associazione”. Possono altresì assumere la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all’estero, che contribuiscono all’ accrescimento delle disponibilità patrimoniali della “Associazione”, nelle forme e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione.
L’attribuzione della qualifica di Fondatore, ai sensi del comma che precede, è deliberata, su richiesta dell’interessato, dal Consiglio di Amministrazione.  Ogni fondatore partecipa alla vita democratica della “Associazione” ed ha l’obbligo di contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi.

Art. 10 – Affiliati - Fiduciari Territoriali;
A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di affiliati le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all’estero, che dichiarino di condividere le finalità della Associazione e si impegnino ad osservare lo Statuto dell’Associazione, i Regolamenti Interni eventualmente adottati e le decisioni degli Organi Sociali. Essi sono coloro che localmente promuovono le attività associative utilizzando peraltro la gestione del marchio a loro affidatagli in maniera esclusiva attraverso un rapporto di “gestione del marchio”
Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all’ammissione degli affiliati con insindacabile valutazione da adottare entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di adesione. Ogni ente affiliato partecipa alla vita democratica della “Associazione” ed ha l’obbligo di contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi. Per essi la deliberazione consiliare di accettazione è adottata nel presupposto dell’impegno a sostenere gli scopi della “Associazione” secondo cadenze e modalità definite dal Consiglio d’amministrazione.

Art. 11 – Aderenti
A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di aderenti le persone fisiche che dichiarino di condividere le finalità della Associazione e si impegnino ad osservare lo Statuto dell’Associazione, i Regolamenti Interni eventualmente adottati e le decisioni degli Organi Sociali. Il Consiglio di Amministrazione, attraverso insindacabile valutazione da adottarsi entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta di adesione, per tutte quelle persone fisiche per le quali ravvisi incongruenze rispetto agli scopi sociali della “Associazione”, può deliberare il diniego di adesione. L’accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.
Ogni persona fisica aderente partecipa alla vita democratica della “Associazione” ed ha l’obbligo di contribuire alla sua attività, sostenerla e parteciparvi.

Art. 12 – Esclusione e recesso degli associati
Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, l’esclusione di fondatori, affiliati o aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
1. violazione dell’impegno di versare la quota associativa e/o di effettuare i conferimenti dovuti;
2. morosità;
3. inadempimento dell’eventuale obbligo di fornire prestazioni anche di carattere non patrimoniale;
4. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione all’interno della “Associazione”. L’associato può in ogni momento recedere dall'associazione, dandone preavviso scritto almeno tre mesi prima al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V
ORGANI

Art. 13 – Organi
Sono organi della “Associazione”:
- l’Assemblea dei Fondatori
- l’Assemblea degli Affiliati
- l’Assemblea degli Aderenti
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti Vicari;
- il Segretario Generale ;

Art. 14 – Assemblee
Le assemblee dei Fondatori, degli Affiliati e degli Aderenti sono indette almeno una volta all’anno, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, dal Presidente, mediante comunicazione scritta inviata al domicilio. Le assemblee si reputano regolarmente costituite, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione: composizione
La “Associazione” è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da membri, nel numero
seguente:
1) 6 eletti dall’assemblea dei Fondatori;
2) 3 eletti dall’assemblea degli Affiliati – Fiduciari Territoriali;

3) 2 eletti dall’assemblea degli Aderenti;  
Ogni elezione avviene tramite apposite schede, preventivamente predisposte, recanti i nominativi di tutti i candidati.
Ogni membro dura in carica tre anni. Per il primo triennio il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e i Vicepresidenti Vicari sono nominati nell’atto costitutivo, anche in deroga ai criteri sopra indicati e può essere integrato volta a volta per garantire la definitiva composizione sopra riportata.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione: competenze
Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della “Associazione”. In particolare provvede, tra l’altro, a:
a) stabilire i requisiti e i criteri per l’adesione o affiliazione alla “Associazione”, tenendo anche conto degli apporti economici necessari all’equilibrio finanziario;
b) stabilire i programmi di attività della Associazione;
c) nominare tra i propri membri il Presidente e, eventualmente, il Segretario Generale, operare le cooptazioni di nuovi Consiglieri di Amministrazione nelle ipotesi previste dallo Statuto, proporre al presidente la nomina dei vicepresidenti vicari;
d) approvare il bilancio consuntivo, le connesse relazioni illustrative ed i programmi di attività;
e) fissare la dotazione di personale dipendente e/o autonomo e l’inerente trattamento economico, nonché individuare l’organizzazione e le modalità di funzionamento della Fondazione;
f) disporre acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, accensione di mutui e di linee di credito contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;
g) deliberare in ordine all’ accettazione di eredità, legati e donazioni;
h) regolare il rapporto di collaborazione con il Segretario Generale, se nominato;
i) stipulare apposite convenzioni annuali e  pluriennali con enti istituzioni che perseguono analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l’attuazione dei programmi di attività annuali;
j) disporre modifiche dello Statuto;
k) fissare l’indirizzo degli uffici;
l) deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio;
m) istituire e nominare uno o più Comitati Scientifici Le competenze del Consiglio di Amministrazione relative all’ amministrazione dell’Associazione sono delegabili al Presidente e/o al Segretario Generale, se nominato.

Art. 17 – Consiglio di Amministrazione:
Modalità di funzionamento.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata o con messaggio per posta elettronica, spediti con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica inviati tre giorni prima di quello della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno della stessa. Il Consiglio di amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza da uno dei Vice Presidenti vicari. Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e riportato su apposito libro, da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.

Art. 18 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della “Associazione” nonché presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente rappresenta la “Associazione” nei rapporti con le istituzioni ed in occasione di manifestazioni e convegni. Il potere di rappresentanza di cui al comma che precede è esercitato disgiuntamente rispetto a quello che  compete al Segretario Generale, se nominato.
Il Presidente nomina, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, i Vicepresidenti Vicari.
Il Presidente, per ogni area territoriale definita, d’intesa con i Vicepresidenti Vicari, nomina un Fiduciario Territoriale.

Art. 19 – Segretario Generale
Il Segretario è eventualmente nominato, anche tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce natura e durata dell’incarico: egli ha il potere di rappresentanza legale della “Associazione” al pari del Presidente e disgiuntamente da lui, esclusivamente per le materie delegate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario Generale è responsabile operativo dell’attività della “Associazione” di cui dirige e coordina gli uffici, rivestendo anche il ruolo di capo del personale. In particolare, nell’ambito delle direttive dei competenti organi:
- cura la gestione amministrativa e provvede all’organizzazione ed alla realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto, ove non rivesta altra qualifica, alle riunioni degli Organi Collegiali e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.
Art. 19 – I Vicepresidenti
I Vicepresidenti Vicari rappresentano nell’ambito delle attività delegate e fatte salve le prerogative del Presidente, la “Associazione”. Essi sono nominati dal Presidente su indicazione del Consiglio di Amministrazione.


TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 20 – Liquidazione
La messa in liquidazione della “Associazione” è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti. Verificandosi l’ipotesi di cui al comma che precede, il  patrimonio netto residuo deve essere devoluto ad altro ente od istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della “Associazione”, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche nel proprio ambito.

Art. 21 – Clausola di rinvio


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge italiane ed europee vigenti  in materia.